PERCORSO DI SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING”
L’azienda Finlad fornisce la possibilità a dipendenti, business partners, fornitori e altri soggetti, di segnalare episodi di corruzione, truffa o altre non conformità, attraverso un percorso guidato on-line che assiste il segnalante e permette di circostanziare la segnalazione in modo preciso e ordinato.
Obiettivo dell’adozione di questo strumento è quello di prevenire la realizzazione di non conformità o irregolarità all’interno dell’organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli stakeholders e il pubblico, in generale, in un’attività di contrasto dell’illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile. Le comunicazioni relative alle attività commerciali (es. reclami per bollette, fatturazione, ecc.) dovranno, invece, essere canalizzate attraverso gli strumenti di customer service allo scopo previsti.
COME SI SEGNALA E A CHI
Cliccando http://whistleblowing.finlad.it/ si accede al percorso di segnalazione che si trova fisicamente su un server terzo. Le segnalazioni sono ricevute – esclusivamente – dal Presidente e OdV Finlad, i quali si impegnano a gestire la segnalazione in modo confidenziale e a non rivelare l’eventuale identità del segnalante senza il suo consenso. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy vigente e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione. E’ possibile aprire un dialogo con il segnalante che permetta di completare la segnalazione con assistenza indiretta tramite la piattaforma informatica. Questo strumento si affianca e integra le altre modalità (indirizzo di posta elettronica e posta tradizionale) previste per inviare una segnalazione, anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
TUTELA DEL SEGNALANTE (whistleblower)
Il Sistema attivato dalla Società finlad garantisce l’anonimato del whistleblower, tutelandone l’identità e contrastando eventuali misure discriminatorie.
Pertanto l’identità del segnalante sarà protetta dagli organi destinatari della segnalazione nelle fasi successive all’invio, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
La tutela del segnalante non può essere invece garantita nel caso in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante stesso per i reati di calunnia o diffamazione o altri reati commessi con la segnalazione ovvero in caso di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave